Anche i neo papà hanno i congedi

La legge Fornero e successive normative hanno introdotto i congedi  per i lavoratori subordinati  diventati padri.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica- ha chiarito che la normativa in questione non è direttamente applicabile ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’art.1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, sino all’approvazione di apposita normativa che, su iniziativa del Ministro per la pubblica amministrazione, individui e definisca gli ambiti, le modalità ed i tempi di armonizzazione della disciplina relativa ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche.

Per i parti avvenuti nel  2018 la misura del congedo, obbligatorio  e  facoltativo ,  è la seguente:

  • Congedo obbligatorio della durata di quattro giorni , da godere entro 5 mesi dalla nascita del bambino ed anche in via non continuativa.

L’Inps con la circolare n. 40 del 14 marzo 2013 ha precisato che il congedo obbligatorio del padre si configura come un diritto autonomo, pertanto esso è  aggiuntivo rispetto a quello  della madre e spetta comunque, indipendentemente dal  diritto della madre al congedo obbligatorio di maternità.

  • Congedo facoltativo della durata di un giorno, da godere entro 5 mesi dalla nascita del figlio:

è condizionato alla scelta della madre lavoratrice  di non fruire di un uguale periodo di congedo di maternità obbligatoria. L’Inps con la circolare sopra citata sottolinea che il congedo facoltativo non è un diritto autonomo del padre, ma un diritto derivato da quello della madre lavoratrice dipendente o iscritta alla gestione separata che in tal caso dovrà, ovviamente trovarsi in astensione dall’attività lavorativa. Il congedo facoltativo spetta al padre, però, anche se la madre, pur avendone diritto, non si avvale del congedo di maternità.

Entrambi i congedi sono fruibili dal padre adottivo o affidatario ed il termine del quinto mese decorre dall’effettivo ingresso in famiglia del minore nel caso di adozione nazionale o dall’ingresso del minore in Italia in caso di adozione internazionale.

Come si fa ad ottenere il godimento del congedo obbligatorio e facoltativo:

Nei casi di pagamento a conguaglio, il padre lavoratore comunica in forma scritta al proprio datore di lavoro i giorni in cui intende fruirne, con un anticipo non minore di quindici giorni. Nel caso di congedo facoltativo il lavoratore allega alla richiesta anche  una dichiarazione della madre di non fruizione del congedo di maternità a lei spettante per il giorno goduto dal padre, con conseguente riduzione del congedo (la predetta comunicazione dovrà essere inviata anche al datore di lavoro della madre).

Nei casi di pagamento diretto da parte dell’INPS si presente una domanda on-line all’Ente, attraverso il servizio dedicato (Le categorie di lavoratori interessati al pagamento diretto delle indennità  in esame sono i lavoratori agricoli, i lavoratori assunti a tempo determinato per i lavori stagionali, gli addetti ai servizi domestici e familiari e i lavoratori disoccupati o sospesi dal lavoro che non usufruiscono del trattamento di Cassa integrazione guadagni, Cfr. messaggio Inps n.28997 del 18 novembre 2010).

Chi paga e quanto

L’Inps paga una indennità giornaliera pari al  100% della retribuzione  per i cinque giorni sopra indicati.

Sanzioni

Non sono previste sanzioni per il mancato godimento dei congedi, né per il datore di lavoro, né per il padre lavoratore.