DECRETO-LEGGE 14 gennaio 2021, n. 2

Ulteriori  disposizioni  urgenti  in  materia   di   contenimento   e
prevenzione  dell'emergenza   epidemiologica   da   COVID-19   e   di
svolgimento delle elezioni per l'anno 2021. (21G00002) 

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  Art. 1             
Ulteriori disposizioni urgenti per il contenimento della diffusione del COVID-19      
1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35,  le parole «31 gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti:  «30  aprile 2021».    

2. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16  maggio  2020,  n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, le parole «31 gennaio  2021»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «30 aprile 2021».    

3. Dal 16 gennaio 2021 al 15 febbraio 2021, sull'intero  territorio nazionale e' vietato ogni spostamento in entrata e in  uscita  tra  i territori  di  diverse  regioni  o  province  autonome,   salvi   gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative  o  situazioni di necessita' ovvero per motivi di salute. E' comunque consentito  il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.  

 4. Dal 16 gennaio 2021 al  5  marzo  2021,  sull'intero  territorio nazionale, ferme, per quanto non previsto nel  presente  decreto,  le misure adottate con i provvedimenti di cui all'articolo 2, commi 1  e 2, del decreto-legge n. 19 del 2020, si applicano le seguenti misure:  
 a) in ambito regionale, lo spostamento verso una sola  abitazione privata abitata e' consentito,  una  volta  al  giorno,  in  un  arco temporale compreso fra le ore 05:00 e le ore 22:00, e nei  limiti  di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi gia' conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui  quali  tali  persone  esercitino  la  potesta' genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi; nelle regioni individuate ai sensi dell'articolo 1, commi 16-quater e 16-quinques  del  decreto-legge  n.  33  del  2020,  l'ambito   degli spostamenti di cui al primo periodo e' quello comunale,  fatto  salvo quanto previsto dalla lettera b);  
  b) qualora la  mobilita'  sia  limitata  all'ambito  territoriale comunale, sono comunque consentiti gli  spostamenti  dai  comuni  con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e  per  una  distanza  non superiore a 30 chilometri dai relativi  confini,  con  esclusione  in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.  

 5. All'articolo 1 del decreto-legge n. 33 del 2020, dopo  il  comma 16-quater, sono aggiunti i seguenti:  
  «16-quinques. Le misure di cui al comma 16-quater previste per le regioni che si collocano in uno scenario di tipo 2 e con  livello  di rischio moderato si applicano, secondo la medesima  procedura  ed  in presenza di una analoga incidenza settimanale dei contagi, anche alle regioni che si collocano in uno scenario di tipo 1 e con  un  livello di rischio alto.  
 16-sexies. Con ordinanza del Ministro della salute,  adottata  ai sensi del comma 16-bis sono individuate le regioni che  si  collocano in uno scenario di tipo 1 e con un livello di rischio basso, ove  nel relativo  territorio  si  manifesti  una  incidenza  settimanale  dei contagi, per tre settimane consecutive,  inferiore  a  50  casi  ogni 100.000 abitanti, all'interno delle quali cessano  di  applicarsi  le misure  determinate  ai  sensi  dell'articolo   1,   comma   2,   del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e le attivita'  sono  disciplinate dai protocolli individuati con decreti del Presidente  del  Consiglio dei ministri. Con i medesimi  decreti  possono  essere  adottate,  in relazione a determinate attivita' particolarmente rilevanti dal punto di vista epidemiologico, specifiche misure restrittive fra quelle  di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 19 del 2020.».  
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