NUOVI PERMESSI E CONGEDI PER GENITORI LAVORATORI NEL TEMPO DEL CORONAVIRUS / SOSPENSIONE DEI CONTRIBUTI DOMESTICI / L’INFORTUNIO DA CODIV 19

Tra le misure varate dal Governo per sostenere i lavoratori nel periodo di emergenza epidemiologica Covid-19, esiste un pacchetto dedicato a congedi e permessi da fruire nel periodo, alcuni nuovi ed altri invece già esistenti, ma potenziati.

Nel decreto legge n. 18/2020, negli articoli 23-25 e 47, sono previsti interventi pensati per quei lavoratori non sospesi, chiamati a svolgere la propria prestazione lavorativa, ma che si trovano in serie difficoltà nel rispondere alle richieste dei propri datori di lavoro, perché impegnati nell’assistenza dei propri figli (fino a 16 anni di età) a causa della sospensione dei servizi scolastici, o dei propri familiari a carico portatori di handicap grave o perché loro stessi versano in condizioni di salute poco compatibili con il rischio ambientale proprio di questa fase.

Congedo specifico per figli fino a 12 anni (art. 23 commi 1-5)

L’articolo 23, commi 1-5, istituisce dal 5 marzo 2020, in conseguenza alla sospensione delle attività delle scuole, un nuovo congedo specifico di massimo 15 giorni per i genitori lavoratori dipendenti con figli di età non superiore a 12 anni, indennizzato dall’Inps in misura pari al 50% della retribuzione.

Il limite di età dei figli non trova invece applicazione in caso di figli portatori di handicap grave ai sensi dell’art. 4 comma 1 della legge n. 104/192, iscritti a scuole di ogni ordine o grado o ospitati in centri assistenziali.

Beneficiari – Destinatari del congedo sono sia i lavoratori dipendenti privati (ma anche i pubblici previsti dall’art.25), che tutti i lavoratori iscritti alla Gestione Separata (es. co.co.co, professionisti privi di cassa previdenziale privata, venditori porta a porta, amministratori e sindaci), compresi i lavoratori autonomi iscritti all’Inps (es. artigiani e commercianti, imprenditori agricoli).

La norma estende espressamente il diritto al congedo anche ai genitori affidatari, non menzionando quelli adottivi, che ad ogni buon conto non vi sarebbe motivo per escludere.

Modalità di fruizione – Il congedo può essere fruito in modo continuativo o frazionato, alternativamente da entrambi i genitori, nel limite massimo complessivo di 15 giorni.

Il dritto di un genitore a fruire del congedo è subordinato alla sussistenza delle seguenti condizioni:

  • che l’altro genitore presente nel nucleo non stia beneficiando di una misura di sostegno al reddito per sospensione o cessazione dell’attività (es. Cigo, Cigs, Fis, Naspi etc);
  • che l’altro genitore presente nel nucleo non sia un disoccupato;
  • che l’altro genitore presente nel nucleo sia un lavoratore.

Il diritto sarebbe escluso se l’altro genitore fosse sospeso e stesse percependo un ammortizzatore o una misura di sostegno al reddito, così come nel caso in cui fosse disoccupato o non lavoratore, in quanto in tali casi quest’ultimo potrebbe occuparsi del figlio.

In pratica il diritto di un genitore ad assentarsi presuppone che l’altro genitore facente parte del nucleo, stia lavorando, anche con modalità di lavoro agile, e questo giustificherebbe la richiesta di congedo da parte del genitore chiamato ad occuparsi dei figli.

È questa di fatto l’unica condizione imposta dalla norma, quella quindi che sarà verosimilmente oggetto di verifica da parte dell’Inps, che come specificato dal comma 10, definirà le modalità operative di accesso al congedo, e quindi anche le relative procedure e tempistiche.

Il comma 2 dell’art. 23 prevede anche il caso specifico di coloro che nel medesimo periodo di sospensione dell’attività scolastica stavano fruendo dell’ordinario congedo parentale di cui agli articoli 32-33 del D.Lgs. n. 151/2001, per i quali tali periodi sono convertiti nel nuovo congedo specifico dei 15 giorni.

Ne discende l’applicazione del trattamento economico previsto per il nuovo congedo in misura pari al 50% della retribuzione, ed i relativi giorni non saranno computati come congedo parentale.

Anche per questa fattispecie risultano indispensabili le indicazioni operative che l’Inps dovrà fornirci, al fine di comprendere se questa conversione è automatica oppure presuppone la presentazione di una specifica domanda.

Indennità a carico Inps – Per i lavoratori dipendenti il nuovo congedo è coperto da un’indennità pari al 50% della retribuzione media giornaliera, calcolata secondo le stesse regole del congedo di maternità previste dall’art. 23 del D Lgs.n. 151/2001, ma escludendo dal calcolo i ratei delle mensilità aggiuntiva, così come espressamente previsto dal comma 1 dello stesso articolo 23 (RMG= imponibile previdenziale mese precedente/30 ovvero diviso il minore numero di giornate retribuite).

Per i lavoratori iscritti alla Gestione Separata ai sensi dell’art. 2 comma 26 della legge n. 335/1995 (es. borsisti ed assegnisti, co.co.co, amministratori e sindaci, venditori porta a porta, professionisti privi di una Cassa previdenziale privata, associati in partecipazione ecc.) anch’essi destinatari del congedo ai sensi del comma 3 dell’art. 23 del DL n. 18/2020, la relativa indennità giornaliera è invece calcolata in misura pari al 50% di 1/365 del reddito utilizzato come base di calcolo per la determinazione dell’indennità di maternità.

Quest’ultimo è costituito dal reddito del periodo precedente l’inizio dell’erogazione dell’indennità, e per la precisione dei 12 mesi precedenti, o dell’eventuale periodo inferiore lavorato.

Per i lavoratori autonomi iscritti all’Inps (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni, mezzadri, imprenditori agricoli professionali, pescatori autonomi della piccola pesca marittima e delle acque interne, il comma 3 ultimo periodo dell’art. 23 del DL n. 18/2020 prevede che l’indennità per il congedo specifico debba essere calcolata in misura pari al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera (per il 2020 i nuovi valori non sono ancora stati resi noti e pertanto si dovrebbero applicare quelli fissati per il 2019 dalla circolare Inps n. 79/2019, pari ad esempio ad euro 48,74 per gli artigiani e commercianti).

Per questo congedo, unitamente all’alternativo bonus baby sitter di euro 600, è stato stanziato per il 2020 un fondo complessivo di 1.261,1 milioni, entro la capienza del quale l’Inps potrà accettare le relative domande.

Il congedo non retribuito per figli 12-16 anni (art. 23, comma 6)

Per assistere i figli di età compresa tra i 12 ed i 16 anni, sempre in ragione della sospensione dell’attività scolastica, il comma 6 dell’art. 23 del DL n. 18/2020, stabilisce il diritto dei genitori lavoratori dipendenti privati di assentarsi dal lavoro, senza retribuzione e senza copertura contributiva figurativa.

Si tratta dunque di un’ipotesi di assenza giustificata, che può durare anche per tutto il periodo di sospensione delle attività scolastiche, durante il quale vige il divieto di licenziamento per il datore di lavoro ed il correlato diritto alla conservazione del posto per il lavoratore.

L’esercizio di questo diritto da parte di uno dei due genitori, è subordinato alla seguente condizione:

  • che l’altro genitore presente nel nucleo non stia beneficiando di una misura di sostegno al reddito per sospensione o cessazione dell’attività;
  • che l’altro genitore presente nel nucleo sia un lavoratore.

Si tratta della stessa condizione prevista per il congedo specifico indennizzato al 50%, che di fatto presuppone che l’altro genitore facente parte del nucleo, stia lavorando, anche con modalità di lavoro agile, e che quindi non possa occuparsi dei figli.

Poiché questo congedo non è indennizzato dall’Inps, e quindi rappresenta un’ipotesi di astensione non retribuita, non sono previste prossime indicazioni operative da parte dell’Inps.

Questo vuol dire che dovrà essere il datore di lavoro a fornire indicazioni ai propri dipendenti in merito alla domanda che gli stessi potranno presentare, sebbene ai fini della prova della sussistenza della condizione imposta dalla legge, potrebbe essere opportuno che siano loro forniti alcuni suggerimenti.

Questo congedo è riservato ai lavoratori dipendenti del settore privato, come previsto per il congedo specifico, è espressamente esteso dalla norma anche ai genitori affidatari (anche in questo caso non si ravvedono ragioni per non includere anche quelli adottivi, sebbene non menzionati dal decreto).

Bonus babysitting (art. 23, comma 8)

In alternativa al congedo specifico dei 15 giorni indennizzato al 50% (ex comma 1-5), il comma 8 dell’art. 23 del DL n. 18/2019 consente, ai lavoratori dipendenti privati, ai lavoratori iscritti alla Gestione Separata ed ai lavoratori autonomi iscritti all’Inps, di scegliere di ricevere un bonus per l’acquisto di servizi di baby sitter nel limite massimo complessivo di euro 600.

Questa misura è espressamente estesa dal comma 9 della medesima norma, anche ai lavoratori autonomi non iscritti all’Inps, cioè ai professionisti che versano alla Cassa Previdenziale privata, previa comunicazione da parte della Casse del numero dei beneficiari.

La modalità di erogazione del bonus stabilita dal decreto, è quella del libretto famiglia di cui all’art. 54-bis della legge n. 50/2017, attraverso cui è possibile acquistare le prestazioni di lavoro occasionale, tra le quali vi sono proprio quelle di assistenza domiciliare ai bambini. Tale strumento presuppone, ordinariamente, l’obbligo dell’utilizzatore ma anche del prestatore di registrarsi presso la specifica piattaforma digitale istituita sul sito dell’Inps, al fine di costruire una sorta di portafoglio telematico, dove probabilmente l’Inps accrediterà, su domanda, questo bonus spendibile per l’acquisto dei servizi di baby sitter utilizzati nel periodo di sospensione

Anche per questa misura, a carico dell’Inps, e che concorre insieme al congedo specifico dei 15 giorni allo stanziamento d fondi stabilito in misura pari a 1.261, 10 milioni di euro, si attendono le istruzioni operative Inps.

L’Istituto infatti, come previsto dal comma 10, potrà accogliere le domande nel limite dei fondi previsti.

Incremento permessi mensili legge n. 104/1992 (art. 24)

I permessi mensili retribuiti dei lavoratori dipendenti (pubblici e privati), quali definiti in numero di tre dal comma 3 dell’art. 33 della Legge n. 104/1992, sono incrementati per i mesi di marzo ed aprile 2020, di ulteriori dodici giorni complessivi. Gli ulteriori dodici giorni si sommano quindi ai tre giorni ordinari di marzo ed ai tre giorni ordinari di aprile, con la conseguenza che i giorni complessivamente fruibili nei mesi di marzo ed aprile 2020 diventano pari a 18 giornate. Sebbene la norma faccia riferimento al comma 3 dell’art. 33 della legge n. 104/1992, tale riferimento dovrebbe essere solo funzionale ad individuare la tipologia di permessi, e cioè quelli mensili, e non anche la categoria di lavoratori beneficiari specificatamente indicati nel medesimo comma (cioè i lavoratori che assistono familiari portatori di handicap grave). Ne consegue che l’estensione dei permessi mensili si applica non solo ai lavoratori dipendenti che assistono i familiari (ex comma 3 art. 33 della legge n. 104/1992), bensì anche ai lavoratori dipendenti portatori di handicap grave che fruiscono dei permessi mensili per loro medesimi (ex comma 6 dell’art. 33 della legge n. 104/1992). Nelle FAQ pubblicate sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, si puntualizza che, in caso di assistenza due familiari portatori di handicap, così come si raddoppiano i tre giorni ordinari, allo stesso modo si duplica anche l’incremento dei 12 giorni. Ne consegue che per un lavoratore che assiste due familiari portatori di handicap grave, per i mesi di marzo ed aprile 2020, il numero complessivo dei permessi diventa pari a 36 (6+6+12+12).

Sempre nelle FAQ è precisato che l’utilizzo nei mesi di marzo ed aprile 2020 degli ulteriori 12 giorni (o 24, in caso assistenza di due familiari) è libero, nel senso che il dipendente può scegliere come fruirne, concentrandone ad esempio l’utilizzo in un solo mese. Il Ministero conferma altresì che non cambiano le modalità di richiesta. Per questa misura non è previsto uno specifico stanziamento di fondi.

Congedi e bonus baby sitter per dipendenti pubblici (art. 25)

Il congedo specifico di 15 giorni disciplinato dall’art. 23 è fruibile anche dai lavoratori dipendenti pubblici genitori di figli fino a 12 anni di età (senza limiti per figli portatori di handicap) dal 5 marzo 2020 e per tutto il periodo della sospensione delle scuole.

Mentre valgono tutte le regole previste dai commi 1, 2, 4-7 a differenza però dei privati, l’erogazione dell’indennità del 50% così come la definizione delle modalità operative di fruizione sono a carico dell’amministrazione pubblica datore di lavoro.

Poiché la norma espressamente richiama anche il comma 6 dell’art. 23 del DL n. 18/2020, i dipendenti pubblici dovrebbero accedere anche al congedo non retribuito, riservato ai genitori con figli dai 12 ai 16 anni di età.

È altresì precisato per i lavoratori del settore pubblico che l’accesso ai congedi è precluso quando uno dei due genitori stia già fruendo di analoghe misure.

Tutele rafforzate sono specificatamente previste dai commi 3 e 4 dell’art. 25, per i dipendenti del settore sanitario pubblico e privato, e del comparto sicurezza, difesa e concorso pubblico (impiegato nell’emergenza Covid-19), che potranno optare, in alternativa al congedo retribuito, per il bonus per l’acquisto dei servizi di baby sitter nel limite complessivo di euro 1.000.

Per l’accesso al bonus occorrerà attendere le specifiche istruzioni da parte dell’Inps, soprattutto con riferimento alla domanda telematica che il lavoratore dovrà presentare.

Assenza giustificata in presenza di disabile (art. 47, comma 2)

L’assenza dal lavoro di uno dei due genitori conviventi di una persona con disabilità precedentemente ospitata in un Centro sanitario/assistenziale/riabilitativo la cui attività sia stata sospesa, fino al 30.4.2020, non costituisce giusta causa di risoluzione del contratto di lavoro. Tale assenza deve essere preventivamente comunicata e deve essere altresì motivata l’impossibilità di accudire la persona disabile a causa della sospensione dell’attività del Centro che la ospitava.

Sospensione contributi domestici

L’articolo 37 prevede in favore del datore di lavoro domestico la sospensione dei versamenti dei contributi dei lavoratori domestici con scadenza nel periodo 23.2.2020-31.05.2020.

Ricade nella sospensione il versamento relativo al primo trimestre 2020, che scadrebbe il 10 aprile prossimo, nonché quelli afferenti ai lavoratori cessati, che ordinariamente devono essere pagati entro 10 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro domestico. I contributi sospesi dovranno essere versati in un’unica soluzione entro il 10 giugno prossimo, senza applicazione di sanzioni ed interessi.

L’infortunio da Covid-19 (art. 42, comma 2)

È considerato infortunio, con il conseguente trattamento economico e normativo e con i relativi adempimenti procedurali, l’infezione da Coronavirus contratta dal lavoratore dipendente (pubblico e privato) in occasione di lavoro. Sicuramente sarà estremamente complesso per l’Inail verificare l’occasione del lavoro, e cioè che il contagio sia avvenuto per causa e/o durante lo svolgimento della prestazione lavorativa (forse potrebbe essere riconosciuto come tale il contagio da collega della stessa stanza).

Il medico è come sempre chiamato a rilasciare il certificato di infortunio e ad inviarlo telematicamente all’Inail. In questo caso la tutela dell’infortunio, così come quella della relativa indennità, è estesa anche al periodo precedente trascorso in quarantena con la conseguente astensione da lavoro.

In pratica l’astensione durante la quarantena, inizialmente trattata come malattia, in conformità alle previsioni dell’art. 26 del DL n. 18/2020, in caso di infezione contratta in occasione di lavoro, sarà convertita in infortunio con relativo trattamento.

Si potrebbe pertanto verificare la necessità di modificare anche il flusso UNIEMENS laddove l’infortunio venga accertato nel mese successivo a quello in cui ha avuto inizio l’astensione per quarantena (giustificata quindi come malattia). Questa specifica ipotesi di infortunio, viene specificato dallo stesso articolo 42 comma 2 del DL n. 18/2020, non incide e quindi non è computata ai fini dell’oscillazione del tasso medio di andamento infortunistico, e quindi non potrà determinare alcun incremento dei tassi di tariffa.

Circolare INPS 45 del 25.03.2020

Fonte Guida al lavoro 27 marzo 2020