PAGAMENTO STIPENDI – dal 1 luglio divieto del contante


La legge di bilancio 2018, la n. 205/2017, dal comma 910 al comma 913, stabilisce l’obbligo per i datori di lavoro e i committenti privati di pagare le retribuzioni con modalità e forme che escludono l’utilizzo del contante.

Si parte il 1° luglio.

La corresponsione della retribuzione (anche gli acconti) avviene attraverso una banca o ufficio postale utilizzando: bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore; strumenti di pagamento elettronico; pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento; emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato.

Al datore di lavoro o committente che viola questo obbligo verrà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma che varia da 1.000 euro a 5.000 euro. Però al fine di promuovere la diffusione della nuova normativa e la corretta attuazione delle nuove disposizioni viene disposta la non applicazione delle sanzioni per violazioni commesse entro 180 giorni dall’ entrata in vigore della norma.

Sarà comunque necessario un chiarimento ministeriale in quanto la formulazione letterale della norma lascia intendere che sia possibile continuare a effettuare pagamenti in contante per somme che non rappresentano dal punto di vista fiscale o previdenziale retribuzione, come ad esempio rimborsi spese per trasferte e/o trasferimenti nonché di anticipi di spese per conto del datore di lavoro anche per finalità diverse dalla trasferta.

Nessun dubbio invece sul fatto che il divieto di pagare gli stipendi in contante opera su qualsiasi tipo di rapporto di lavoro instaurato.

Così il testo del comma 912: “Per rapporto di lavoro, si intende ogni rapporto di lavoro subordinato di cui all’articolo 2094 del codice civile, indipendentemente dalle modalità di svolgimento della prestazione e dalla durata del rapporto, nonché ogni rapporto di lavoro originato da contratti di collaborazione coordinata e continuativa e dai contratti di lavoro instaurati in qualsiasi forma dalle cooperative con i propri soci ai sensi della legge 3 aprile 2001, n. 142. La firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione”.

Rimangono esclusi dal nuovo obbligo, lo stabilisce il comma 913, i rapporti di lavoro instaurati con le PA (per le quali già l’articolo 2, comma 4-ter, del Dl 138/2011 ha previsto di divieto di effettuare pagamenti di retribuzioni o compensi in contante per importi superiori a mille euro) e quelli per gli addetti a servizi familiari e domestici (ad esempio colf e badanti).

B.Toniolatti