COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO – AZIENDE CON PIU’ DI 15 DIPENDENTI – FINE DEL REGIME TRANSITORIO – ASSUNZIONI ENTRO IL PRIMO MARZO

A fine dicembre è stata approvata la legge di Bilancio 2018, l’ultima di questa legislatura. Ai primi marzo si tornerà a votare e la legge di Bilancio appena approvata risente del clima pre-elettorale in molte norme e non si discosta dalle ultime nell’essere una legge “omnibus” con oltre mille e duecento commi a volte di difficile lettura, con rimandi ad altre disposizioni. Il nostro solito modo di legiferare.

Vari i provvedimenti approvati che interessano direttamente il mondo del lavoro. Li vedremo in una serie di prossimi articoli.

Cominciamo con quello riguardante il collocamento obbligatorio e cioè con la legge n. 68 del 1999.   La nuova finanziaria dispone che dal 1° gennaio 2018 le aziende con 15 dipendenti computabili dovranno assumere un disabile entro i successivi 60 giorni.

Da quella data cessa il regime di gradualità previsto dall’ articolo 3, comma 2, della legge 68/1999,

secondo cui l’ obbligo scattava  con la sedicesima assunzione; termina anche il regime transitorio previsto dall’ articolo 2, comma 2, del Dpr 333/2000, che faceva  decorrere l’ obbligo dopo un anno e 60 giorni dalla sedicesima assunzione.

Pertanto tutte le aziende che al 1° gennaio già hanno 15 o 16 dipendenti (ma non hanno ancora adempiuto all’obbligo di assunzione di un disabile), dovranno assumere entro il 1°marzo 2018, mentre quelle che successivamente raggiungeranno la soglia dei 15, dovranno procedere all’ assunzione nei successivi 60 giorni.

Vediamo pertanto quali strade si possono intraprendere per essere ottemperanti alla legge.

In primo luogo è opportuno verificare con discrezione e nel rispetto della privacy se  al proprio interno ci sono dipendenti che, in possesso della soglia minima di invalidità del 60%, possono comunque essere utilizzati a copertura della quota di riserva, attraverso la cosiddetta richiesta di computo presso gli uffici competenti del collocamento obbligatorio.

Come ipotesi alternativa le aziende possono iniziare sin d’ora a contattare l’ufficio regionale deputato alla legge 68 per stipulare una convenzione in base all’ articolo 11 della legge. Attraverso questo accordo gli obblighi di assunzione potranno essere temporalmente diluiti, eventualmente preceduti da stage o assolti con contratti a tempo determinato e/o parziale.

Quello che va evitato è di rimanere silenti ed aspettare che sia l’ufficio a muoversi. Il rischio in questo caso è che arrivi in azienda un soggetto di difficile inserimento in azienda. L’azienda poi si troverà in grande difficoltà a risolvere il rapporto di lavoro.

Non va dimenticato infine però che l’ articolo 13 della legge 68/1999, recentemente rifinanziato, prevede sgravi contributivi per le assunzioni di lavoratori con una riduzione della capacità lavorativa di almeno il 67% (45% se disabili psichici). Ma anche in questo caso premiata è l’azienda che si muove e trova il soggetto diversamente abile per tempo anche con l’ausilio degli addetti degli uffici del collocamento obbligatorio.