I 600 euro di marzo estesi al lavoro stagionale, occasionale e intermittente.

Estesa a ulteriori categorie di lavoratori, esclusi fino ad adesso da ogni ammortizzatore sociale, l’indennità di 600 euro relativa al mese di marzo.

Lo ha stabilito il decreto interministeriale Economia-Lavoro numero 10 del 4 maggio.

L’intervento si colloca nell’ambito del Fondo per il reddito di ultima istanza, introdotto dal decreto legge 18/2020 e potenziato per l’occasione. Il Fondo è stato creato con una dotazione di 300 milioni di euro, di cui 200 sono stati destinati all’indennità di 600 euro per gli iscritti alle Casse di previdenza privatizzate e i rimanenti 100 milioni sono rimasti inutilizzati.

Quali sono queste categorie di lavoratori privi al momento di ogni ammortizzatore sociale?

Si tratta di: stagionali dipendenti non impiegati nel settore turistico o termale (per questi comparti già opera l’articolo 27 del Dl 18/2020), che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 e che hanno lavorato per almeno 30 giorni in tale arco di tempo; intermittenti che hanno lavorato almeno 30 giorni tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 (poiché non viene precisato altro, sono compresi sia i contratti a tempo determinato che indeterminato, con o senza indennità di disponibilità); venditori a domicilio (articolo 19 del Dlgs 114/1998) con partita Iva, reddito 2019 derivante da questa attività superiore a 5mila euro e iscritti alla gestione separata Inps in via esclusiva al 23 febbraio 2020; autonomi senza partita Iva e iscritti in via esclusiva alla gestione separata Inps al 23 febbraio che, tra il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020 abbiano avuto contratti di collaborazione autonoma occasionale (articolo 2222 del Codice civile) con accredito di almeno un contributo previdenziale mensile, ma senza contratto al 23 febbraio scorso. In tutti i casi, al momento della domanda del bonus il richiedente non deve essere pensionato e non deve avere un contratto subordinato a tempo indeterminato (eccetto quello per il lavoro intermittente).

L’indennità verrà erogata dall’Inps. Non sono ancora note le modalità e i tempi, ma una prima efficacia si avrà sicuramente tra qualche giorno quando ci sarà la conversione in legge del dl 18/2020.